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Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi per oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia che abbia per oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al Contratto di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonché dal sovracitato DL 111/95.
Ai fini del presente contratto s’intende per: a) Organizzatore: il soggetto che si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfetario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui al seguente art. 4 o offrendo al turista, anche tramite un sistema di comunicazione a distanza, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione; b) Consumatore: l’acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico o qualunque persona anche da nominare, purché soddisfi tutte le condizioni richieste per la fruizione del servizio, per conto della quale il contraente principale si impegna ad acquistare senza remunerazione un pacchetto turistico.
3. NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art.2 n.1 DL n.111 del 17/03/95 di attuazione della direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso", risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte: a) trasporto; b) alloggio; c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscano parte significativa del "pacchetto turistico".
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal cliente, anche per via telematica. L'accettazione delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore invierà conferma scritta anche a mezzo sistema telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli oppure in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal DL 111/95 in tempo utile prima dell'inizio del viaggio.
All'atto della prenotazione dovranno essere versati un acconto come da accordi stabiliti, mentre il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza, salvo diverso accordo. Per le prenotazioni in epoca successiva alla data sopra indicata, l'intero ammontare dovrà essere versato al momento della prenotazione in un'unica soluzione. Gli acconti ed il saldo, come sopra determinati, dovranno essere corrisposti dal Contraente all'Organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi stabiliti.
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto. Esso potrà essere modificato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito a variazioni di: - costi di trasporto, incluso il costo del carburante; - diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti; - tassi di cambio applicati al pacchetto in questione. Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra. Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfetario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.
7. MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA
Prima della partenza l’organizzatore o l’intermediario che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al turista, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue. Ove non accetti la proposta di modifica, il Consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo. Il Consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo (o sito internet) o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Il turista può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi: - aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%; - modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposta dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal turista. Nei casi di cui sopra, il turista ha alternativamente diritto: - ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo; - alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso. Il turista dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata. Al turista che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate in questo articolo saranno addebitati – indipendentemente dal pagamento dell’acconto – il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata nella scheda tecnica del Catalogo (o sito internet) o all’atto della conferma del viaggio, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi da quelli previsti dal precedente art. 5, saranno addebitate le seguenti penali, calcolate sull'importo totale del pacchetto prenotato: - fino a 30 giorni prima della partenza: 25 % della quota di partecipazione - da 29 a 20 giorni prima della partenza: 35 % della quota di partecipazione - da 19 a 14 giorni prima della partenza: 50 % della quota di partecipazione - da 13 a 5 giorni prima della partenza: 75 % della quota di partecipazione - oltre tale termine: 100 % della quota di partecipazione Si precisa che: - Nel caso di viaggi su misura personalizzati e gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto; - Il riferimento è sempre ai giorni “di calendario”; - Se l’assicurazione All Inclusive è compresa nella quota di partecipazione, questa non è rimborsabile; - Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento del viaggio; - Nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di identità e espatrio. L'Organizzatore si riserva, senza impegno né responsabilità di: - rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti a seguito di rinunce; - rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni ottenute, sempre che il Consumatore fornisca documentazione scritta.
10. CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del Consumatore o dell'annullamento del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati nei precedenti articoli, che sostanzialmente riproducono quanto disposto degli artt. 11, 12 e 13 del DL 111/95, nel pieno rispetto dell'equilibrio fra le parti contrattuali anche in virtù del dettato dell'art. 1469 ter Cod. Civ., introdotto dalla L. 52/96 di attuazione della direttiva 93/13 del Consiglio CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, secondo cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono disposizioni di legge".
Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa le generalità del cessionario; b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera, ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa dal Cliente rinunciatario; c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione nella misura che gli verrà quantificata all'atto della comunicazione della cessione. Nel caso la sostituzione venga richiesta nei 20 giorni precedenti la data di partenza verrà comunque addebitato un costo forfettizzato di Euro 100 per persona sostituita. Sarà inoltre solidalmente responsabile con il cessionario per il pagamento del saldo del prezzo, nonché degli importi di cui alla lettera c) del presente articolo.
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale - aggiornate nel sito internet - relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali. In ogni caso il Consumatore provvederà, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata all’intermediario o all’organizzatore. Il Consumatori dovrà informare l’Organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti. Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il turista reperirà (facendo uso delle fonti informative indicate precedentemente) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio. I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza delle regole di normale prudenza e diligenza ed a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti, alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori sarà chiamato a rispondere di tutti i danni che l’Organizzatore dovesse subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati, ivi incluse le spese necessarie al loro rimpatrio. Il turista è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione. Il turista comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione. Il Consumatore è sempre tenuto ad informare l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) ed a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.
13. PARTICOLARI ESIGENZE DEL CONSUMATORE
Il Consumatore comunicherà altresì per iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione, eventuali particolari esigenze che potranno eventualmente formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio. L'organizzatore si riserva il diritto di accettare per iscritto dette particolari richieste, dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori che dovranno erogare le prestazioni. L'Organizzatore farà pervenire quanto prima al Consumatore una comunicazione relativa ai costi supplementari originati da dette richieste, sempre che ne risulti possibile l'attuazione.
14. CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei paesi, anche membri della CEE, cui il relativo servizio si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore in base a propri criteri di valutazione degli standard di qualità.
15. RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori di servizi, a meno che le mancanze contestate siano imputabili al Consumatore, ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della prestazione dei servizi turistici, o che l'avvenimento si riveli estraneo alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, causato da forza maggiore ovvero da circostanze che l'Organizzatore non poteva, con tutta la necessaria diligenza, ragionevolmente prevedere o risolvere quali: scioperi di qualsiasi natura, eventi naturali di inaspettate dimensioni, modifiche di operativi/orari di compagnie di trasporti di linea, ecc.
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può in ogni caso eccedere i limiti previsti dalle seguenti leggi e convenzioni internazionali: - la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto aereo internazionale nel testo modificato a L'Aja nel 1955; - la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario; - la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità degli albergatori, art. 1783 e seguenti c.c.; - la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità dell'Organizzatore; - le previsione del Codice Civile in quanto non derogate dal presente contratto. In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi da quelli alla persona non può superare l'importo di "5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro danno" previsto dall'art. 13 n.2 CCV. Qualora il testo originario delle predette convenzioni dovesse subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori previsti dalle forme di diritto vigenti al momento del verificarsi dell'evento dannoso.
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto. L’Organizzatore è esonerato dalle rispettive responsabilità (artt 11 e 12 delle presenti condizioni generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore/assistente vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale ai sensi dell’articolo 1227 del C.C.. Il Consumatore deve altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata, con avviso di ricevimento, all’Organizzatore entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro presso la località di partenza.
Le escursioni, i servizi e le prestazioni acquistate dal consumatore in loco e non comprese nel prezzo del pacchetto turistico sono estranee all’oggetto del relativo contratto stipulato da Viaggigiovani.it SRL nella veste di organizzatore. Pertanto nessuna responsabilità potrà essere ascritta a Viaggigiovani.it SRL né a titolo di organizzatore né di intermediatore di servizi anche nell’eventualità che, a titolo di cortesia, assistenti, guide, accompagnatori o corrispondenti locali possano occuparsi della prenotazione di tali escursioni.
20. ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare attraverso l'Organizzatore una polizza assicurativa, integrativa, a copertura delle spese derivanti dall'annullamento del viaggio, danni al bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.
21. STRUMENTI ALTERNATIVI DI RISOLUZIONE DELLE CONTESTAZIONI
Ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 67 Cod. Tur. l’organizzatore potrà proporre al turista - a catalogo, sul proprio sito o in altre forme - modalità di risoluzione alternativa delle contestazioni insorte . In tal caso l’organizzatore indicherà la tipologia di risoluzione alternativa proposta e gli effetti che tale adesione comporta.
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art. 21 DL 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento da parte dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti esigenze: a) rimborso delle somme versate; b) rimpatrio, nel caso di viaggi all'estero. Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 21 n.5 DL 111/95.
23. FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto sarà competente esclusivamente il Foro dove ha sede legale ed amministrativa l’Organizzatore.
Organizzazione tecnicaNICO TOUR OPERATOR di Viaggigiovani.it s.r.lVia Cesare Abba, 6 - 38100 TrentoPartita Iva: 02092650221Determinazione del Dirigente del Servizio Turismo nr 52 rilasciata in data 12/02/2009Assicurazione Mondial Assistance: Ramo 3462 – Polizza 175894
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 febbraio 2006, n° 38 – La legge italiana punisce con la reclusione i reati concernenti la prostituzione e la pornografia minorile, anche se commessi all’estero.
Copyright 2010 - Nico Tour Operator di Viaggigiovani.it SRL - Via Cesare Abba 6 - Trento
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