1 NOZIONE
DI PACCHETTO TURISTICO
Ai sensi dell'art.2 n.1 DL n.111 del 17/03/95 di attuazione
della direttiva 90/314/CEE: i pacchetti turistici hanno
ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto
compreso", risultanti dalla prefissata combinazione
di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti
ed offerti in vendita ad un prezzo forfetario e di durata
superiore alle 24 ore, ovvero estendentisi per un periodo
di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio
che costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
2 FONTI LEGISLATIVE
Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi
per oggetto l'offerta di un pacchetto turistico, è
regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali,
anche dalle clausole indicate nella documentazione di
viaggio consegnata al cliente. Detto contratto, sia
che abbia per oggetto servizi da fornire in territorio
nazionale che estero, sarà altresì disciplinato
dalla L. 27/12/1977 n.1084 di ratifica ed esecuzione
della Convenzione Internazionale relativa al Contratto
di Viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970,
nonché dal sovracitato DL 111/95.
3 PRENOTAZIONI
La domanda di prenotazione dovrà essere redatta
su apposito modulo, compilata in ogni sua parte e sottoscritta
dal cliente (anche per via telematica). L'accettazione
delle prenotazioni è subordinata alla disponibilità
dei posti e si intende perfezionata, con conseguente
conclusione del contratto, solo nel momento in cui l'organizzatore
invierà conferma scritta anche a mezzo sistema
telematico. Le indicazioni relative al pacchetto turistico
non contenute nei documenti contrattuali, negli opuscoli
ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite
dall'Organizzatore, in regolare adempimento degli obblighi
previsti a proprio carico dal DL 111/95 in tempo utile
prima dell'inizio del viaggio.
4 PAGAMENTI
All'atto della prenotazione dovranno essere versati
un acconto come da accordi stabiliti, mentre il saldo
dovrà essere versato 25 giorni prima della partenza,
salvo diverso accordo. Per le prenotazioni in epoca
successiva alla data sopra indicata, l'intero ammontare
dovrà essere versato al momento della prenotazione
in un'unica soluzione. Gli acconti ed il saldo, come
sopra determinati, dovranno essere corrisposti dal Contraente
all'Organizzatore secondo gli accordi tra gli stessi
stabiliti.
5 PREZZO E RELATIVE VARIAZIONI
Il prezzo del pacchetto turistico è determinato
nel contratto. Esso potrà essere modificato fino
a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in seguito
a variazioni di:
- costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
- diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici
quali imposte, tasse di atterraggio, di sbarco o di
imbarco nei porti e negli aeroporti;
- tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento alla
Scheda Tecnica pubblicata sul catalogo o opuscolo o
sito internet, ecc. Se prima della partenza l'Organizzatore
è costretto a modificare in maniera significativa
un elemento essenziale del contratto, incluso il prezzo,
egli è tenuto a darne tempestiva comunicazione
al Consumatore. A tali fini si considera significativa
una modifica del prezzo superiore al 10% del medesimo,
ovvero qualunque variazione di elementi configurabili
come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto
turistico complessivamente considerato. Il Consumatore
che riceva una comunicazione a modifica di un elemento
essenziale o del prezzo superiore al 10% avrà
la facoltà di recedere dal contratto senza corrispondere
alcunché, ovvero di accettare la modifica, che
diverrà parte del contratto con la esatta individuazione
delle variazioni e dell'incidenza delle stesse sul prezzo.
Il Consumatore dovrà dare comunicazione della
propria decisione all'Organizzatore o al Venditore entro
2 giorni lavorativi da quando è venuto a conoscenza
della modifica, che altrimenti si intende accettata.
Qualora dopo la partenza, l'Organizzatore non possa
fornire una parte essenziale dei servizi contemplati
nel contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative,
senza supplementi di prezzo a carico del Consumatore;
e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore
rispetto a quelle previste, risarcirlo in misura pari
a tale differenza. Qualora non risulti possibile alcuna
soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta
dall'Organizzatore venga rifiutata dal Consumatore per
serie, giustificate e comprovate ragioni, l'Organizzatore
fornirà, senza supplemento di prezzo, un mezzo
di trasporto equivalente a quello originariamente previsto,
per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo
eventualmente pattuito, soltanto se tale soluzione sia
oggettivamente indispensabile. Le richieste di modifica
da parte del Consumatore a prenotazioni già accettate,
obbligano l'Organizzatore soltanto se e nei limiti in
cui possono essere soddisfatte. In ogni caso, qualsiasi
variazione richiesta dal Consumatore successivamente
alla conferma da parte dell'Organizzatore di tutti i
servizi facenti parte del pacchetto comporterà
un costo aggiuntivo di Euro 50 a transazione.
6 RECESSO DEL CONSUMATORE
Al Consumatore che receda dal contratto per casi diversi
da quelli previsti dal precedente art. 5, saranno addebitate,
oltre agli interi diritti di iscrizione, le seguenti
penali, calcolate sull'importo totale del pacchetto
prenotato:
Viaggi e soggiorni individuali, di gruppo e crociere
- 10% della quota di partecipazione fino a 31 giorni
prima della partenza;
- 30% della quota di partecipazione da 30 a 21 giorni
prima della partenza;
- 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni
prima della partenza;
- 75% della quota di partecipazione da 10 a 4 giorni
prima della partenza;
Tra il 03° e la data di partenza: la penale sarà
pari all'intero valore del pacchetto.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno
concordate di volta in volta alla firma del contratto.
Nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà
alla partenza o rinuncerà durante lo svolgimento
del viaggio. Così pure, nessun rimborso spetterà
a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza
o invalidità o insufficienza dei previsti documenti
personali di identità e espatrio.
L'Organizzatore si riserva, senza impegno né
responsabilità di:
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi
non usufruiti a seguito di rinunce;
- rimborsare eventuali somme recuperate relative a servizi
non usufruiti in corso di viaggio o per diverse prestazioni
ottenute, sempre che il Consumatore fornisca documentazione
scritta.
7 SOSTITUZIONI
Il Cliente rinunciatario può farsi sostituire
da altra persona sempre che:
a) l'Organizzatore ne sia informato per iscritto almeno
4 giorni lavorativi prima della data fissata per la
partenza, ricevendo contestualmente comunicazioni circa
le generalità del cessionario;
b) non vi ostino ragioni attinenti al passaporto, ai
visti, ai certificati sanitari, alla sistemazione alberghiera,
ai servizi di trasporto o comunque tali da rendere impossibile
la fruizione del pacchetto da parte di persona diversa
dal Cliente rinuciatario;
c) il soggetto subentrante rimborsi all'Organizzatore
tutte le spese sostenute per procedere alla sostituzione
nella misura che gli verrà quantificata all'atto
della comunicazione della cessione. Nel caso la sostituzione
venga richiesta nei 20 giorni precedenti la data di
partenza verrà comunque addebitato un costo forfettizzato
di Euro 100 per persona sostituita.
Il Cliente rinunciatario dovrà comunque corrispondere
la quota di iscrizione. Sarà inoltre solidalmente
responsabile con il cessionario per il pagamento del
saldo del prezzo, nonché degli importi di cui
alla lettera c) del presente articolo.
8 ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO
L'Organizzatore potrà annullare il contratto
totalmente o parzialmente, per circostanze di carattere
eccezionale o quando non sia raggiunto il numero minimo
dei viaggiatori previsto nel programma. In tal caso,
al Cliente spetterà il rimborso integrale delle
somma versata.
9 CHIARIMENTI IN MATERIA DI RECESSO
Gli effetti del recesso del Consumatore o dell'annullamento
del pacchetto turistico sono compiutamente disciplinati
nei precedenti articoli, che sostanzialmente riproducono
quanto disposto degli artt. 11, 12 e 13 del DL 111/95,
nel pieno rispetto dell'equilibrio fra le parti contrattuali
anche in virtù del dettato dell'art. 1469 ter
Cod. Civ., introdotto dalla L. 52/96 di attuazione della
direttiva 93/13 del Consiglio CEE, concernente le clausole
abusive nei contratti stipulati con i consumatori, secondo
cui "non sono vessatorie le clausole che riproducono
disposizioni di legge".
10 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI
Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione
del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per
iscritto le informazioni (tramite catalogo, opuscolo
o sito internet) di carattere generale relative agli
obblighi sanitari e alle documentazione necessaria per
l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti
informazioni attraverso le loro rappresentazioni diplomatiche
presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi
governativi ufficiali.
I consumatori dovranno informare l’organizzatore della
propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno
accertarvisi definitivamente di essere muniti dei certificati
di vaccinazione, del passaporto individuale e dei certificati
sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Essi inoltre dovranno attenersi all'osservanza delle
regole di normale prudenza e diligenza, a tutte le informazioni
fornite dall'Organizzatore, nonché ai regolamenti
ed alle disposizioni amministrative o legislative relative
al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati
a rispondere di tutti i danni che l'Organizzatore dovesse
subire a causa della loro inadempienza alle sovraesaminate
obbligazioni. Il Consumatore è tenuto a fornire
all'Organizzatore tutti i documenti, le informazioni
e gli elementi in suo possesso utili per l'esercizio
del diritto di surrogati quest'ultimo nei confronti
dei terzi responsabili del danno ed è responsabile
verso l'Organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto
di surrogazione.
11 PARTICOLARI ESIGENZE DEL
CONSUMATORE
Il Consumatore comunicherà altresì per
iscritto all'organizzatore, all'atto della prenotazione,
eventuali particolari esigenze che potranno eventualmente
formare oggetto di accordi specifici sulle modalità
del viaggio. L'organizzatore si riserva il diritto di
accettare per iscritto dette particolari richieste,
dopo aver verificato la disponibilità dei fornitori
che dovranno erogare le prestazioni. L'Organizzatore
farà pervenire quanto prima al Consumatore una
comunicazione relativa ai costi supplementari originati
da dette richieste, sempre che ne risulti possibile
l'attuazione.
11 CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA
La sistemazione alberghiera, in assenza di classificazioni
ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità
dei paesi, anche membri della CEE, cui il relativo servizio
si riferisce, è stabilita dall'Organizzatore
in base a propri criteri di valutazione degli standards
di qualità.
12 RESPONSABILITA' DELL'ORGANIZZATORE
L'Organizzatore risponde dei danni arrecati al Consumatore
a motivo dell'inadempimento totale o parziale delle
prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse
vengano effettuate da lui personalmente che da terzi
fornitori di servizi, a meno che le mancanze contestate
siano imputabili al Consumatore, ivi comprese iniziative
autonomamente assunte da quest'ultimo nel corso della
prestazione dei servizi turistici, o che l'avvenimento
si riveli estraneo alla fornitura delle prestazioni
previste in contratto, causato da forza maggiore ovvero
da circostanze che l'Organizzatore non poteva, con tutta
la necessaria diligenza, ragionevolmente prevedere o
risolvere quali: scioperi di qualsiasi natura, eventi
naturali di inaspettate dimensioni, modifiche di operativi/orari
di compagnie di trasporti di linea, ecc.
13 LIMITI DEL RISARCIMENTO
Il risarcimento dovuto dall'Organizzatore non può
in ogni caso eccedere i limiti previsti dalle seguenti
leggi e convenzioni internazionali:
- la Convenzione di Varsavia del 1929 sul trasporto
aereo internazionale nel testo modificato a L'Aja nel
1955;
- la Convenzione di Berna (CIV) sul trasporto ferroviario;
- la Convenzione di Parigi del 1962 sulla responsabilità
degli albergatori, art. 1783 e seguenti c.c. ;
- la Convenzione di Bruxelles del 1970 (CCV) sulla responsabilità
dell'Organizzatore;
- le previsione del Codice Civile in quanto non derogate
dal presente contratto.
In ogni caso il limite risarcitorio per danni diversi
da quelli alla persona non può superare l'importo
di "5000 Franchi oro germinal per qualsiasi altro
danno" previsto dall'art. 13 n.2 CCV. Qualora il
testo originario delle predette convenzioni dovesse
subire emendamenti, o nuove convenzioni internazionali
concernenti le prestazioni oggetto del pacchetto turistico
entrassero in vigore, si applicheranno i limiti risarcitori
previsti dalle forme di diritto vigenti al momento del
verificarsi dell'evento dannoso.
14 OBBLIGO DI ASSISTENZA
L'Organizzatore è tenuto a prestare le misure
di assistenza al Consumatore imposte dal criterio di
diligenza professionale esclusivamente in riferimento
agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge
o di contratto. L’Organizzatore è esonerato dalle
rispettive responsabilità (artt 12 e 13 delle
presenti condizioni generali) quando la mancata od inesatta
esecuzione del contratto è imputabile al consumatore
o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere
imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata
da un caso fortuito o di forza maggiore.
15 RECLAMI E DENUNCE
Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere
contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l’Organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore/assistente
vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario
non potrà essere contestato l’inadempimento contrattuale.
Il consumatore deve altresì – a pena di decadenza
– sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,
con avviso di ricevimento, all’Organizzatore entro e
non oltre dieci giorni lavorativi dalla data del rientro
presso la località di partenza.
16 ASSICURAZIONE CONTRO LE
SPESE DI ANNULLAMENTO E COPERTURA ASSICURATIVA INTEGRATIVA
Al momento della prenotazione del viaggio è possibile,
ed anzi consigliabile, stipulare attraverso l'Organizzatore
una polizza assicurativa, integrativa, a copertura delle
spese derivanti dall'annullamento del viaggio, danni
al bagaglio, spese mediche ed interruzione del viaggio.
17 FONDO DI GARANZIA
E' prevista l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri di un Fondo Nazionale di Garanzia cui il
Consumatore può rivolgersi, ai sensi dell'art.
21 DL 111/95, in caso di insolvenza o di fallimento
da parte dell'Organizzatore, per la tutela delle seguenti
esigenze:
a) rimborso delle somme versate;
b) rimpatrio, nel caso di viaggi all'estero.
Il Fondo deve altresì fornire un'immediata disponibilità
economica in caso di rientro forzato di turisti da Paesi
Extracomunitari in occasione di emergenze imputabili
o meno al comportamento dell'Organizzatore. Le modalità
di intervento del Fondo sono stabilite con Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art.
21 n.5 DL 111/95.
18 FORO COMPETENTE / CLAUSOLA
COMPROMISSORIA
Per ogni controversia dipendente dal presente contratto
sarà competente esclusivamente il Foro dove ha
sede legale ed amministrativa l’Organizzatore.
Organizzazione tecnica
NICO TOUR OPERATOR di Viaggigiovani.it s.r.l
Via Cesare Abba, 8 - 38100 Trento
Partita Iva: 02092650221
Determinazione del Dirigente del Servizio Turismo nr
52 rilasciata in data 12/02/2009
Assicurazione Mondial Assistance: Ramo 3462 – Polizza
175894
Comunicazione obbligatoria ai sensi dell’articolo
17 della legge 6 febbraio 2006, n° 38 –
La legge italiana punisce con la reclusione i reati
concernenti la prostituzione e la pornografia minorile,
anche se commessi all’estero.
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